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"Istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza." Antonio Gramsci

Sinistra Democratica Arenzano

Statuto PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
mercoledì 31 ottobre 2007

STATUTO

Approvato dalla 1° Assemblea di Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo il 29 giugno 2008 a Chianciano

Lo Statuto

Parte Prima
Articolo 1 - I principi fondamentali
1. "Sinistra democratica per il socialismo europeo" è un movimento politico organizzato che si richiama alle tradizioni ideali della sinistra che hanno contribuito alla fondazione della Repubblica democratica italiana, all’antifascismo e ai valori della Resistenza che hanno trovato espressione nella Costituzione italiana, alle culture espresse dai movimenti dei lavoratori e delle lavoratrici, femministi, pacifisti e nonviolenti, antirazzisti, ambientalisti e dei diritti civili e per la laicità dello Stato e delle istituzioni. L'obiettivo di avviare un ampio processo unitario, che coinvolga la sinistra italiana nella costruzione di una nuova più grande forza politica, costituisce la ragion d'essere del movimento.
2. "Sinistra democratica per il socialismo europeo" è una autonomo movimento di donne e di uomini sorto per concorrere a determinare la politica europea, nazionale, regionale e locale, secondo il principio della partecipazione libera e continua dei cittadini alla vita pubblica.
3. Il movimento organizza la sua vita interna coniugando partecipazione deliberativa e rappresentanza, in vista di una riforma della politica da attuare strutturando anche i partiti secondo i valori e le regole del metodo democratico sancito dalla Costituzione. Articolo 2 - Il simbolo
Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da “Un tondo a fondo rosso. Tutti gli elementi grafici sono contenuti da un sottile bordo bianco circolare, concentrico rispetto al tondo. Nella parte superiore si sviluppa la scritta "SINISTRA DEMOCRATICA", di colore bianco e carattere stampatello maiuscolo. Il carattere della parola “SINISTRA” ha un corpo maggiore del carattere della parola “DEMOCRATICA”.  Al di sotto della scritta, nella parte centrale del cerchio, c'è un tratto grafico che degrada da sinistra verso destra colore arcobaleno. Nella parte inferiore c'è la scritta "Per il Socialismo Europeo", di colore azzurro pallido e carattere corsivo, le iniziali delle parole sono maiuscole. 
Articolo 3- Lo Statuto
1. La vita interna del Movimento, le regole di funzionamento degli organismi, le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti, le garanzie nello svolgimento della azione politica sono ispirate ai principi generali enunciati nell’articolo 49 della Costituzione.
2. La violazione dello Statuto da parte di iscritti o di organi del Movimento può essere impugnata davanti al Giudice, nello spirito nell'articolo 24 della Costituzione.
Articolo 4- Modifiche allo Statuto
1. Lo Statuto, il simbolo, il programma del movimento, possono essere modificati in tutto o in parte.
2. Le modifiche parziali dello Statuto sono deliberate a maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale. 
3. La modifica del nome e del simbolo, deliberata ai sensi del comma 2 può essere assoggettata a referendum tra gli iscritti ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 5 - L’iscrizione
Possono iscriversi al movimento tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e si riconoscano nei principi ideali e nelle finalità politiche del Movimento. L’iscrizione conferisce diritti, doveri e responsabilità secondo le regole stabilite in questo Statuto.
Articolo 6- L'anagrafe degli iscritti
1. L’anagrafe degli iscritti certifica i dati del tesseramento, ed è strumento di verifica della regolarità formale delle iscrizioni. In caso di irregolarità, gli organi di garanzia adottano gli opportuni provvedimenti, ai sensi del presente Statuto.
2. L’anagrafe degli iscritti è aggiornata con i dati del tesseramento entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è sottoposta a verifiche periodiche con cadenza almeno annuale.
3. Ogni iscritto ha il diritto di consultare l’elenco dei tesserati nel rispetto delle norme di legge.
4. L'anagrafe è nazionale ed unica, viene organizzata utilizzando tecnologie e standard che né consentono la gestione e la consultazione via rete, nel rispetto tassativo dei diritti garantiti ai cittadini dalla legge, in base al Regolamento che sarà approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 7- Elettorato attivo e passivo
1. L’iscritto ha il diritto di partecipare alle attività del Movimento, di contribuire alla determinazione della linea politica, di far parte di delegazioni al congresso e di concorre, esercitando l'elettorato attivo e passivo, alla elezione degli organi collegiali.
Articolo 8- Diritto all'accesso telematico
1. Ogni iscritto è inserito nell'anagrafe all’atto dell’iscrizione e riceve contestualmente al pagamento della quota annuale una chiave per l'accesso telematico ai servizi offerti dal movimento per l'esercizio in via telematica dei diritti nei casi previsti dal presente Statuto.
Articolo 9- Diritto all'informazione e di accesso
1. La vita democratica del Movimento suppone la centralità dell'iscritto nelle deliberazioni collettive. Per partecipare con efficacia e in maniera consapevole alla vita del Movimento e per determinare le sue scelte politiche, l’iscritto ha il diritto essere informato sulle discussioni che si verificano negli organismi dirigenti e di avere piena cognizione delle alternative di volta in volta prospettate.
2. L’iscritto ha diritto a una tempestiva e adeguata informazione sulle determinazioni assunte dagli organi dirigenti e sulle iniziative politiche assunte o da assumere. Può chiedere altresì di accedere alla documentazione eventualmente posta alla base di determinazioni e iniziative. L’accesso deve essere consentito entro il minor tempo possibile e nella massima misura possibili. 
3. Il movimento organizza un sistema di comunicazione che si avvalga anche delle risorse della rete per arricchire il dibattito interno, per agevolare la circolazione delle idee e per fornire l'accesso alle informazioni.
4. In ogni caso vengono assicurati, nell'ambito delle comunicazioni e delle votazione telematiche, il rispetto del principio di neutralità della rete, l'uso di formati e tecnologie standard, accessibili, liberi e aperti e il rispetto delle normative e degli standard di accessibilità
Articolo 10- Diritto alla regolare convocazione
Per determinare la linea politica e per contribuire alla sua concreta attuazione, ciascuno iscritto ha il diritto di essere regolarmente convocato e di essere messo nella condizione di partecipare alle assemblee di base e alle riunioni degli organismi. 
Articolo 11- Diritto di parola e di proposta
1. La Vita interna del Movimento è strutturata in modo da assicurare la più ampia partecipazione di tutti gli iscritti e dei componenti degli organismi ai vari livelli, alle scelte politiche ed organizzative, alla proposta delle candidature, alla nomina degli organi dirigenti.
2. Tale partecipazione è assicurata mediante la consultazione preliminare degli iscritti o dei componenti gli organi dirigenti, ovvero prima siano definite le proposte da sottoporre ai competenti organi decisionali. La consultazione è organizzata in modo da assicurare in ogni caso la libera ed individuale espressione della volontà dei singoli.
3. Ogni iscritto o componente degli organi dirigenti partecipa alle consultazioni e fornisce le proprie indicazioni in piena libertà e secondo le proprie personali convinzioni.
4. Negli organi collegiali di cui fa parte ciascun iscritto ha il diritto di parola, di proposta e di voto e ha la facoltà di presentare mozioni, documenti, ordini del giorno, sui quali va garantita una adeguata discussione. A tal fine, ove possibile, ne va assicurata la diffusione anche per via telematica.
Articolo 12- Diritto al voto
1. Il voto dell’iscritto è personale, libero, eguale e segreto nei casi previsti dal comma 2. Può in ogni caso essere espresso per via telematica secondo un regolamento adottato dall’organo rappresentativo del livello territoriale cui il voto si riferisce e garantendo la segretezza qualora prescritta.
2. Il voto è segreto per la scelta dei titolari di cariche monocratiche e dei candidati nelle competizioni elettorali.
3. Voti o opinioni in dissenso non possono mai essere assunti a fondamento di sanzioni disciplinari o di marginalizzazione politica.
Articolo 13- Pluralismo
1. La formazione degli organi collegiali, nonché la selezione delle candidature per le consultazioni elettorali avviene nel rispetto del pluralismo, secondo il criterio della proporzionalità fatto salvo il principio della rappresentanza di genere.
2. Le decisioni degli organi collegiali vengono adottate secondo il principio di maggioranza e nel rispetto del pluralismo interno.
Articolo 14- Diritto al referendum 
1. Su questioni di particolare rilievo che attengono all’azione politica del Movimento può essere indetto un referendum nazionale, regionale o locale, a seconda della materia sottoposta a consultazione referendaria.
2. Il referendum è indetto dalla Direzione territoriale competente quando viene richiesto da almeno il 25% degli iscritti o dalla maggioranza dello stesso organismo dirigente, quando il Consiglio di garanzia del livello territoriale competente né dovesse valutare i requisiti di ammissibilità
3. Il referendum è valido, quando votano almeno il 30% degli aventi diritto al voto. E’ comunque consentito il voto telematico secondo un regolamento approvato dalla Direzione nazionale, e garantendo la segretezza ove prevista.
4. Tutti gli organi del Movimento hanno l’obbligo di osservare l’esito del voto referendario e di attuarlo con coerenza.
Parte seconda
Articolo 15 – Democrazia di uomini e di donne
1. Gli organi dirigenti e le organizzazioni del Movimento promuovono, le azioni volte a  raggiungere l' equilibrio dei sessi nella rappresentanza ( 50% e 50% ). In ogni caso il mancato rispetto, nella composizione degli organi dirigenti, nelle delegazioni ai congressi, nelle candidature per le elezioni, in cui donne e uomini devono essere presenti in una misura non inferiore al 40 per cento, costituisce grave violazione statutaria per la quale gli organi di garanzia possono deliberare l'annullamento delle deliberazioni. Articolo 16 – Partecipazione e promozione delle nuove generazioni
Sinistra Democratica riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del Movimento. Gli organismi dirigenti e le organizzazioni del movimento a tutti i livelli territoriali promuovono la partecipazione e la formazione dei giovani e delle giovani iscritte in seno al Movimento. Primo strumento per la crescita politica e la formazione di una nuova classe dirigente deve essere il coinvolgimento attivo degli iscritti e delle iscritte, espressione delle nuove generazioni, all’interno degli organismi direttivi.
Articolo 17 - Domanda di iscrizione
1. Con la domanda di iscrizione o di rinnovo, e con il pagamento della corrispondente quota annuale, ogni iscritto manifesta l’espressa adesione allo Statuto ed al progetto del Movimento.
2. La domanda può non essere accolta con atto motivato per gravi e comprovate ragioni dall'organismo dirigente dell'organizzazione territoriale. Il rigetto può essere in ogni caso impugnato davanti agli organi di garanzia provinciali.
Articolo 18 - Doveri degli iscritti1. Aderendo al Movimento ciascun iscritto si impegna alla osservanza dello Statuto e dei deliberati degli organi statutari ed assume diritti e doveri. In particolare: 
a) non può contemporaneamente aderire ad altri partiti nazionali, si applicano in tal caso  le sanzioni di cui all’articolo 18;
b) non può iscriversi o partecipare ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno, tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica amministrazione sanciti dalla Costituzione;
c) concorre alla attuazione del programma e della linea politica democraticamente adottata;
d) partecipa attivamente alla vita democratica del movimento concorrendo al suo sostegno economico;
e) rispetta le norme di correttezza, trasparenza e convivenza democratica e riconosce i diritti delle minoranze.
Articolo 19 - Sanzioni
1. Nel caso di violazione delle  norme statutarie o delle norme di vita interna di cui all’art. 17, l’iscritto può essere assoggettato a sanzioni disciplinari.
2. Sono sanzioni disciplinari: il richiamo scritto, la sospensione per tempo determinato, l’espulsione.
3. Le sanzioni sono comminate con atto motivato dagli organi di garanzia territorialmente competenti, secondo un principio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione accertata, ed assicurando in ogni caso la possibilità del contraddittorio e della difesa da parte dell’iscritto.
4. L’iscritto ha la facoltà di opporsi alla sanzione presentando ricorso agli organi di garanzia territoriali di livello superiore.
5. In nessun caso la sanzione disciplinare può essere utilizzata per reprimere opinioni e posizioni di dissenso.
6. Nel caso di dimissioni, l’iscritto può richiedere che le motivazioni della sua decisione siano rese note in una riunione appositamente convocata, o per via telematica.
Articolo 20 - Garanzie degli iscritti
1. A livello provinciale e regionale sono istituiti gli organi collegiali di garanzia, a cui sono affidate le verifiche del rispetto dello Statuto nelle deliberazioni adottate nell’ambito delle proprie competenze dagli organi del Movimento.
2. Nel caso di violazioni acclarate l’organo collegiale può annullare gli atti ed irrogare, nei confronti degli iscritti, le sanzioni di cui all’art. 18.
Parte  terza
Articolo 21 - Congresso nazionale
1. Il congresso nazionale ordinario è convocato di norma ogni 2 anni dal Consiglio Nazionale che fissa la data, il luogo, l'ordine del giorno e il regolamento che garantisce la rappresentanza delle diverse posizioni politiche. Al congresso partecipano delegati eletti dagli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento e i parlamentari nazionali ed europei.
2. Il congresso è convocato per definire la linea politica generale del Movimento, eleggere i componenti  del Consiglio Nazionale e degli organi di garanzia e provvedere al rinnovo degli organi dirigenti.
3. Con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, l’indizione del congresso può essere anticipata o rinviata, per una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi,  rispetto alla sua scadenza naturale per stringenti ragioni collegate a consultazioni politiche o a circostanze di particolare rilievo. Il congresso straordinario può inoltre essere indetto su richiesta del 30 per cento degli iscritti.
4. Il  congresso è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti.  Le deliberazioni adottate sono vincolanti per tutti gli organi del movimento.
Articolo 22 - Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è l’organo che definisce gli orientamenti politici e programmatici del movimento ed è eletto dall’assemblea congressuale.
2. Il Consiglio Nazionale è formato da 250 membri, eletti nel rispetto della norma delle democrazia di genere, del pluralismo interno e della rappresentanza regionale.
3. Il Consiglio Nazionale è eletto dall’assemblea congressuale e si riunisce almeno una volta l’anno.
4. Il Consiglio Nazionale elegge il Coordinatore nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Il Consiglio Nazionale, che può nominare un Presidente fra i suoi componenti che ne convoca e presiede le sedute, elegge i membri della direzione nazionale. Nel caso non si proceda alla nomina del Presidente, sarà il Coordinatore nazionale a convocare e presiedere le sedute del Consiglio.
6. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito con la presenza e la partecipazione, anche in via telematica, dalla metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti.  
Articolo 23 - La Direzione nazionale
1. La Direzione nazionale, in conformità con le indicazioni generali espresse dal congresso, guida l'azione politica del movimento, elabora gli indirizzi programmatici, delibera, ascoltati i gruppi parlamentari, sulle questioni istituzionali e di governo.
2. La Direzione nazionale può nominare fra i suoi componenti un  Presidente fra i suoi componenti.
3. La Direzione è convocata dal Presidente dell’organismo ovvero, nel caso non si sia proceduti alla sua nomina, dal Coordinatore o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. E' obbligatoria la convocazione della Direzione in caso di formazione e crisi del governo, di consultazione elettorale, di situazioni politiche di particolare urgenza.
4. Le riunioni della Direzione sono presiedute dal Presidente dell’organismo ovvero dal Coordinatore o da un membro del Coordinamento Nazionale. A conclusione della Direzione è prevista una deliberazione pubblica che impegna l’azione del Movimento secondo gli orientamenti emersi nella discussione.
5. La Direzione è composta da 70 membri eletti dal Consiglio Nazionale. Sono invitati permanenti, senza il diritto di voto, i coordinatori regionali, delle province autonome e delle città metropolitane, deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali che non siano membri effettivi. Fanno altresì parte della direzione Il Coordinatore nazionale, il Tesoriere e il Presidente del consiglio di garanzia. Su proposta dell'Ufficio di coordinamento possono partecipare ai lavori della Direzione personalità rappresentative del sindacato e della società civile.
6. La riunione della Direzione è validamente costituita con la presenza o la partecipazione in via telematica della metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti anche per via telematica, salvo che sia stabilita nel presente Statuto una diversa maggioranza. Le deliberazioni adottate sono vincolanti per tutti gli organi del movimento.
7. La Direzione disciplina con regolamento le modalità della partecipazione e del voto per via telematica di cui al comma 5 del presente articolo.
Articolo 24 - Il Coordinamento nazionale
1. Il Coordinamento nazionale è l’organo di coordinamento organizzativo delle attività del Movimento ed è eletto dalla Direzione nazionale rispettando il pluralismo interno. Il Coordinamento collabora all'attuazione della linea politica precisata dagli organi del movimento.
2. Fanno parte di diritto del Coordinamento nazionale: i Presidenti dei gruppi parlamentari ed il Tesoriere.
Articolo 25 - Il Coordinatore nazionale
1. Il Coordinatore nazionale rappresenta la linea politica determinata dal congresso, dirige la vita del Movimento rispettando gli orientamenti degli organi collegiali
2. Il Coordinatore in particolare:
a) ha la titolarità della denominazione e del simbolo del movimento, autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
b) convoca e presiede il Coordinamento Nazionale;
c) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi.
3. In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Coordinatore nazionale, il Consiglio Nazionale è convocato per eleggere il nuovo Coordinatore. Qualora almeno il 10% dei componenti del Consiglio Nazionale avanza formale richiesta di revoca del Coordinatore nazionale, tale richiesta è inserita all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Nazionale da convocare entro i 30 giorni successivi. Il Coordinatore nazionale può essere revocato dal voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
Articolo 26 - I gruppi parlamentari
1. I parlamentari del Senato della repubblica e della Camera dei deputati aderenti al Movimento e si impegnano al  rispetto dell'indirizzo politico e programmatico generale emerso dai congressi e deciso dagli organi nazionali.
2. I deputati europei del movimento "Sinistra democratica per il socialismo europeo" aderiscono al gruppo parlamentare del PSE. 
Articolo 27 - Le funzioni di garanzia
1. Ai diversi livelli territoriali dell’organizzazione è istituito il Consiglio di garanzia che vigila sulla piena applicazione delle norme statutarie.
2. La elezioni dei Consigli di garanzia ai vari livelli avviene in analogia con le procedure stabilite per le elezioni del consiglio nazionale.
Articolo 28 - Il Consiglio nazionale di garanzia
1. Il Consiglio nazionale di garanzia è costituito da 15 componenti eletti a scrutinio segreto, nel corso del congresso, ed opera in condizioni di piena indipendenza ed imparzialità. 
2. Per tutta la durata dell'incarico, i componenti del Consiglio di garanzia non possono rivestire ruoli di direzione politica e ricoprire cariche pubbliche elettive di rilievo nazionale.
3. Il consiglio procede alla elezione del proprio Presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il Consiglio nazionale di garanzia deve essere investito obbligatoriamente per esprimere pareri di legittimità statutaria nei casi di revisione dello Statuto approvata nei congressi; per pronunciarsi sulla adozione di regolamenti congressuali e di norme relative alla selezione delle candidature del Movimento in consultazioni elettorali;  per definire i regolamenti finanziari, ai vari livelli.
5. I componenti del Consiglio nazionale di garanzia sono invitati permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale
Articolo 29 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere è eletto, con la maggioranza dei votanti, dal Consiglio Nazionale su proposta del Coordinatore.
2. Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale attiva e passiva del Movimento. La deliberazione  del Consiglio Nazionale che lo elegge ne disciplina i poteri.
3. Il Tesoriere, su richiesta del Coordinatore nazionale, può essere revocato dal Consiglio Nazionale con un voto a maggioranza dei votanti.
Articolo 30 – Comitato Tesoreria
1. Il Comitato di Tesoreria è composto dai Tesorieri dei Consigli regionali ed è presieduto dal Tesoriere nazionale.
2. Il Comitato di tesoreria svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del Movimento.
Articolo 31 – Gestione patrimoniale e finanziaria
1. La struttura organizzativa nazionale, e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale  hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posta in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. La Direzione nazionale approva un regolamento finanziario che regolamenta gli aspetti economici e finanziari del Movimento compresa la ripartizione tra le articolazioni territoriali dei rimborsi elettorali.
3. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a)    la struttura organizzativa nazionale ed ogni altra articolazione territoriale o tematica previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
b)    in caso di scioglimento della struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale o tematica prevista dallo Statuto nazionale o dagli Statuti regionali il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale o tematica del Movimento o in caso di scioglimento dello stesso ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c)    la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni territoriali e tematiche previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali redigeranno ed approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai Regolamenti finanziari.
d)    La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.
Articolo 32 - Le unità territoriali
1. Per rendere effettivo l’esercizio dei diritti riconosciuti nella Costituzione e recepiti nello Statuto, il Movimento prevede una struttura territoriale, che può organizzarsi anche con circoli tematici, come luogo del confronto, della socializzazione politica, della partecipazione informata, della organizzazione del consenso.
2. L'unità di base è costituita dal circolo che ha come riferimento il comune o più comuni, ove manchi il numero statutario minimo per aprire un circolo autonomo fissato nei 10 aderenti. Nelle città con più circoli territoriali le deliberazioni politiche, amministrative, elettorali vanno sottoposte agli iscritti convocati in sedute comuni. In particolare le scelte di alleanze politiche vengono ratificate dal Coordinamento provinciale. Nei comuni inferiori ai 50 mila abitanti dove è già presente un circolo, l’apertura di nuove sedi avviene previa istanza approvata dal consiglio provinciale del Movimento. 
3. A livello provinciale opera il Consiglio provinciale e in ciascuna regione è previsto un Consiglio regionale del movimento.
4. Per la composizione degli organismi dirigenti, per il sistema delle garanzie, per il regime delle incompatibilità, per le scadenze statutarie valgono per le unità territoriali di ogni livello (comune, provincia, regione) le medesime regole previste per gli organismi nazionali, incluse quelle relative alla partecipazione ed al voto per via telematica.
5. A ciascun livello territoriale gli organi esecutivi o rappresentativi possono convocare un’assemblea degli iscritti per assumere orientamenti o deliberazioni su questioni di particolare rilievo politico. L’assemblea viene altresì convocata su richiesta di un numero di iscritti pari ad almeno il 30 per cento del livello territoriale interessato. In tal caso la data per la convocazione deve essere stabilita in relazione al fine che la convocazione persegue, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.I tesserati all'estero sono rappresentati in base alle modalità definite dalla Direzione nazionale
Articolo 33 - Procedure democratiche per le candidature
1. Le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee vengono ratificate, dopo un ampio e trasparente confronto tra gli iscritti ai sensi dell’art. 12 comma 2 dello Statuto , dalla Direzione nazionale, integrata dai Coordinatori regionali, che a maggioranza dei due terzi e con voto segreto, si esprime sulle istanze delle unità territoriali assicurando il pluralismo interno.
2. In tutte le elezioni dove non è previsto il voto di preferenza le candidature e eventualmente il loro ordine viene deciso con voto segreto da parte  degli iscritti nelle modalità che le organizzazioni territoriali di riferimento riterranno più opportune.
3. Tutti gli eletti devono contribuire  al sostegno economico del movimento secondo il regolamento finanziario approvato dalla direzione nazionale.
4. Salvo deroga straordinaria decisa a maggioranza di 2/3 dei componenti l'organismo dirigente competente non si può essere candidati per più di due mandati pieni consecutivi alla medesima carica elettiva.
Articolo 34 - Durata delle cariche
1. La partecipazione ad organi esecutivi di direzione del Movimento è incompatibile con la titolarità di cariche di governo a livello nazionale e con la presenza nelle giunte regionali provinciali e dei comuni capoluogo di provincia.
2. Le cariche di direzione politica non possono durare oltre tre congressi
Articolo 35 – Cause ostative alla candidatura – Sospensione e decadenza di diritto
1. Non possono essere candidati ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al Movimento, coloro nei cui confronti:
a)   sia stato emesso decreto che dispone giudizio od ordinanza di rinvio a giudizio o decreto che dispone il giudizio immediato o citazione per la comparizione nel giudizio direttissimo o avviso di fissazione del giudizio direttissimo;
b) sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di riesame o di ricorso per cassazione;
c) sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, anche a seguito di procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p (cosiddetto patteggiamento); per i reati di cui all’articolo 58 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 ) o per i reati di cui all’art. 407 n.  2 c.p.p
2. Ove sopravvengano le condizioni di cui al comma precedente, i titolari di incarichi all’interno del Movimento sono sospesi dagli stessi. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga annullata la misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio della sentenza di condanna.
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 08 ottobre 2008 )
 
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